| “Originalismo” – ovvero il passato è un altro paese | ||
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Come abbiamo già visto in
precedenza, la Corte Suprema americana è un
po’ una farsa, almeno agli occhi di un legale
britannico.
Ovviamente la Costituzione degli Stati Uniti, nella sua forma attuale, non è nata già pronta 250 anni fa. La Costituzione originale delineava la struttura e i poteri del governo federale, ma in seguito è stato aggiunto un gruppo di 10 emendamenti che costituiscono quella che oggi viene chiamata la «Carta dei Diritti», ratificata il 15 dicembre 1791. Quindi, appena 15 anni dopo. Gli emendamenti erano stati concepiti per salvaguardare le libertà dei cittadini, come la libertà di parola, il giusto processo e quell’ossessione americana: il diritto di portare armi. Da allora ci sono stati altri 17 emendamenti, l’ultimo dei quali è stato finalmente ratificato nel 1991. Il 27° emendamento impedisce al Congresso di modificare lo stipendio dei membri del Congresso attuali ma consente di modificarlo peri membri successive. Proposto da James Madison nel 1789, è stato dimenticato per oltre 200 anni fino a quando uno studente universitario lo ha riscoperto e ha guidato una campagna per la sua ratifica. Il secondo emendamento, relativo al diritto di portare armi, recita in realtà: ‘Una milizia ben regolamentata, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di detenere e portare armi non potrà essere violato’. Questo, ovviamente, è diventato un articolo di fede per la lobby delle armi, che le consente di custodire arsenali di armi nelle proprie abitazioni. La National Rifle Association sostiene che, solo dotandosi dei più recenti fucili semiautomatici, un individuo possa sentirsi al sicuro nelle pericolose strade di Washington. Ma la maggior parte degli storici direbbe che l’emendamento non ha nulla a che vedere con questo. Direbbero piuttosto che lo scopo era quello di preservare un equilibrio di potere tra il governo federale e i singoli Stati. Da qui l’uso dell’espressione «Stato libero». Proteggeva il diritto dei cittadini dei singoli Stati di portare armi per poter, se necessario, come parte di una milizia, resistere al potere prepotente di un governo federale o di un gruppo di altri Stati. Questa, si potrebbe sostenere, è la vera storia di quell’emendamento. E la sua necessità è ormai superata da tempo. Ma, tuttavia, Il punto di vista della NRA prevale, persino alla Corte Suprema. Ma ora circolano idee ancora più stravaganti su come la Costituzione debba essere interpretata. Con origini che risalgono all’era Reagan, i giudici hanno recentemente adottato un principio innovativo, quello dell’“originalismo”. Si tratta di un’interpretazione delle varie parti della Costituzione basata sulla data in cui sono entrate in vigore. I giudici non interpretano la Costituzione alla luce delle circostanze di una società moderna (molto) mutata. L’originalismo richiede invece che i giudici interpretino il testo facendo riferimento alle condizioni esistenti al momento della ratifica. Il giudice Brett Kavanaugh, nominato da Trump, ha spiegato il presupposto alla base di questa teoria: «La storia è molto meno soggettiva della politica». A quanto pare non stava scherzando. Ma ciò significa che se si vuole limitare un diritto costituzionale, è necessario trovare una restrizione analoga nella «storia o tradizione» americana dell’epoca che giustifichi tale limitazione. E così, in assenza di un precedente storico che preveda una simile restrizione, anche se le circostanze attuali rendessero un determinato requisito non più appropriato, non si può fare nulla al riguardo se non modificare effettivamente la Costituzione – un’impresa davvero ardua. Un caso recente - ‘United States v. Hemani’ - illustra la difficoltà che ciò comporta. Una legge federale introdotta nel 1986 considera illegale il possesso di un’arma da fuoco da parte di un “consumatore illegale” di una “sostanza controllata”. La pena per la violazione di questa legge è una reclusione fino a 15 anni. Il signor Ali Hemani viveva con i suoi genitori nella zona di Dallas. Aveva un lavoro stabile e, come molti texani, teneva un’arma da fuoco in casa. Inoltre, un paio di volte alla settimana, faceva uso di marijuana. Il governo ha deciso di perseguirlo penalmente. Lo sospettavano, senza alcuna prova, di avere simpatie terroristiche e quindi erano determinati a portare avanti il procedimento. Ciò significava che si trovavano di fronte alla necessità di trovare la «storia e la tradizione» necessarie per giustificare la limitazione del 1986 al diritto del signor Hemani garantito dal secondo emendamento. Per «storia e tradizione», ovviamente, si fa riferimento al 1791, anno in cui l’emendamento alla Costituzione è stato ratificato. E così, dato che nel 1791 la marijuana non era una sostanza controllata, né tantomeno era conosciuta in America, i procuratori si sono trovati in un bel guaio. Hanno dovuto cercare di trovare restrizioni analoghe risalenti a quel periodo. Le leggi che hanno ritenuto più adatte erano quelle sugli “ubriaconi abituali” risalenti al 18° e al 19° secolo. All’epoca, le leggi statali consentivano di allontanare dalle strade gli ubriachi del paese e di mandarli nei ricoveri per i poveri o nelle carceri, dove non avevano accesso alle armi da fuoco. La Corte Suprema non ne è rimasta impressionata. Ha stabilito all’unanimità che le leggi sugli “ubriaconi abituali” non fossero pertinenti per il consumo occasionale di marijuana. Le vecchie leggi si applicavano solo a una persona che: «per una parte considerevole del proprio tempo [fosse] in stato di ebbrezza a un grado tale da privarla delle normali facoltà di ragionamento». E mentre gli ubriaconi abituali dovevano essere giudicati incapaci prima di perdere la libertà, la legge del 1986 non prevedeva alcun requisito di dipendenza o incapacità. Il giudice Gorsuch voleva sapere come venisse definita l’ubriachezza abituale all’epoca della fondazione. Infatti, appena pochi giorni prima che i padri fondatori avessero firmato la Costituzione, «si era tenuta una festa d’addio in onore del generale Washington alla City Tavern di Filadelfia, dove si dice che 55 ospiti abbiano ordinato 54 bottiglie di Madeira, 60 bottiglie di vino, 8 bottiglie di “Old stock”, 22 bottiglie di porter, 8 bottiglie di sidro, 12 bottiglie di birra e 7 grandi ciotole di punch». John Adams beveva ogni giorno un boccale di sidro forte a colazione. Si dice che James Madison bevesse una pinta di whisky al giorno. Thomas Jefferson affermava di non essere un gran bevitore; beveva solo tre o quattro bicchieri di vino a sera. Il giudice Gorsuch ha osservato che «all’epoca, l’American Temperance Society sosteneva che otto bicchierini di whisky al giorno ti rendessero solo un ubriacone occasionale». La trascrizione del dibattito a questo punto riporta «(Risate.)» L’obbligo di fare riferimento alla “Storia e alla Tradizione” è stato infine sancito nel 2022 in un caso noto come “Bruen”. Tuttavia, come ha affermato uno dei giudici di quest’ultimo caso, “il caso Bruen è impraticabile. Impone ai giudici il compito, insolito e difficile, di vagliare prove secolari per rispondere a ‘questioni storiche controverse’ e di ‘applicare tali risposte per risolvere problemi contemporanei’”. Date queste difficoltà, non sorprende che il criterio di Bruen sia soggetto a un’applicazione incoerente e arbitraria: «i giudici traggono conclusioni diverse dalle stesse prove storiche e giungono così a valutazioni divergenti delle stesse leggi». Forse la cosa peggiore è che la sentenza Bruen non lascia spazio alla considerazione delle «sfide reali e immediate che la nostra società si trova ad affrontare oggi. Al contrario, per approvare una nuova normativa sulle armi da fuoco, i legislatori e i loro avvocati sono costretti a scavare tra documenti storici inconcludenti e incompleti alla ricerca di prove che possono solo sperare soddisfino questa Corte». Le difficoltà create da Bruen risultano ancora più evidenti se confrontate con il precedente criterio che ha abolito: «il fine giustifica i mezzi?». In quel contesto, «i tribunali valutavano la solidità della giustificazione adottata dal governo a sostegno della restrizione sulle armi da fuoco a fronte dell’onere che tale restrizione imponeva ai diritti sanciti dal Secondo Emendamento». I giudici continueranno quindi a sfogliare libri di storia e documenti incompleti partendo dal presupposto fittizio che alla fine del percorso troveranno l’oggettività? La Corte dovrà ora decidere se il Secondo Emendamento protegga il diritto di possedere un AR-15, un fucile leggero e semiautomatico. Si tratta dell’arma preferita da molti autori di stragi di massa. Ovviamente tali armi non esistevano nel 1791. Ma si tratta comunque di una delle «armi» che il Secondo Emendamento conferisce ai cittadini il diritto di detenere e portare? Affermeranno che è analoga a un moschetto? Se lo faranno, avranno ancora più screditato la loro dottrina. 21 luglio 2026 Paul Buckingham
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